Statuto dell’associazione Chiese Soli Deo Gloria

 [in fase si aggiornamento]

Articolo 1: il nome

 Il nome di questa Associazione è Chiese Soli Deo Gloria.

  1. Siamo un gruppo di amici e fratelli: Noi crediamo che le chiese locali debbano lavorare insieme e che sia appropriato che esse formino associazioni a tale scopo (Atti 15:1-35; 2 Corinzi 8; Galati 1:2, 22; Colossesi 4:13-18). La comunione associativa non dovrebbe diventare un peso che limita il ministero, ma un aiuto e un incoraggiamento che facilita un maggiore ministero tra chiese che condividono rispetto, amore e accettazione reciproci.
  2. Siamo indipendenti: Crediamo che la chiesa locale sia nominata da Dio per svolgere l’opera del Regno in questa epoca (1 Timoteo 3:15; Matteo 16:18, 19). Non crediamo che i concili di chiese o comitato di chiese abbiano autorità sulle chiese locali.
  3. Siamo teologicamente riformati: Affermiamo i cinque “Sola” della Riforma: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus e Soli Deo Gloria. Ci poniamo nella tradizione delle confessioni di fede riformate storiche come la Confessione Battista di Londra del 1644 e la Seconda Confessione Battista di Londra del 1689.
  4. Siamo evangelici: Crediamo che gli uomini sono per natura perduti e condannati all’inferno. Ogni uomo deve nascere di nuovo e ricevere il perdono dei loro peccati attraverso la fede nell’opera compiuta di Gesù Cristo sulla Croce.

 Articolo 2: Scopi di questa associazione

  1. Che le chiese possano incoraggiarsi reciprocamente attraverso la comunione edificante e i consigli e incoraggiamenti.
  2. Che le chiese di idee simili possano condividere risorse e aiutarsi a vicenda negli sforzi di cooperazione nel ministero per la gloria di Dio.
  3. Che i credenti possano godere di un’identità e di un’unità oltre a quella della loro chiesa locale pregando e partecipando agli sforzi di ministero di altre (Giovanni 17:20-26).

Articolo 3: Gli standard dell’associazione

  1. Autorità: Le Scritture (i 66 libri dell’Antico e del Nuovo Testamento) sono l’unica autorità definitiva in tutte le questioni di fede e della vita cristiana. Tutte le altre confessioni e dichiarazioni dottrinali sono subordinate, fallibili e modificabili.

 

  1. Standard dottrinale: i membri di questa Associazione devono essere in accordo con la dichiarazione dottrinale allegata a questo documento.

 

  1. 1. La dichiarazione dottrinale dell’Associazione può essere rivista con un voto dei tre quarti dei delegati durante una riunione annuale dell’Associazione. Solo i pastori rappresentanti hanno diritto di voto.

 

  1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, insieme alle motivazioni della/e revisione/i suggerita/e, al Consiglio Esecutivo, che li invierà alle chiese membri almeno sessanta giorni prima della riunione.

 

  1. Una discussione dell’emendamento o degli emendamenti proposti e la votazione avranno luogo durante la riunione annuale dell’Associazione.

 

  1. Costituzione: Questa Costituzione sarà lo standard di governo della nostra Associazione. Può essere emendata con un voto dei tre quarti dei delegati rappresentanti alla Riunione Annuale seguendo una procedura simile a quella descritta al punto 3.B.1.

 

  1. Dichiarazione di posizione: l’Associazione può periodicamente adottare una posizione su questioni di fede e pratica.

 

 

  1. 1. Le prese di posizione saranno votate dai membri durante la Riunione Annuale dopo essere state proposte e diffuse ai membri per iscritto con almeno sessanta giorni di anticipo. Per l’adozione è richiesto un voto di tre quarti dei delegati.

 

  1. I soci possono suggerire dichiarazioni di posizione al Consiglio Esecutivo; tuttavia, le dichiarazioni di posizione saranno sottoposte al voto dei soci solo con l’approvazione del Consiglio Esecutivo.

 

  1. 3. Le prese di posizione adottate diventeranno parte dei documenti ufficiali dell’Associazione e saranno pubblicate insieme ad essi.

 

 

Articolo 4: Appartenenza all’Associazione

 

  1. Appartenenza alla Chiesa:

 Le chiese che richiedono l’adesione all’Associazione devono

 a) Essere in accordo con la dichiarazione dottrinale dell’Associazione. Qualsiasi eccezione deve essere annotata al momento della domanda (vedi 4.A.3 sotto).

 b) Dichiarare la loro adesione o non adesione alle Dichiarazioni di Posizione dell’Associazione.

 c) Essere raccomandati per iscritto da almeno una chiesa già membro dell’Associazione.

 d) Accettare di attenersi alla Costituzione dell’Associazione.

 e) Inviare rappresentanti ad almeno una conferenza nazionale o regionale prima o in concomitanza con la presentazione della domanda.

 f) Presentare una domanda scritta al Consiglio Esecutivo.

 

  1. Le chiese saranno accolte come membri con l’approvazione dei membri. Il Consiglio Esecutivo determinerà lo specifico processo di richiesta, approvazione e accoglienza dei membri. Il Consiglio Esecutivo assicura che questo processo venga reso pubblico.
  2. Le chiese che notano un’eccezione alla dichiarazione dottrinale dell’Associazione o che hanno pratiche distintive che potrebbero essere considerate non comuni, possono essere ammesse con la seguente procedura:
  3. Qualsiasi eccezione o pratica distintiva dovrà essere annotata e spiegata nel momento in cui la chiesa presenta la domanda. Le domande che riportano eccezioni o pratiche distintive saranno sottoposte al Consiglio Esecutivo.
  4. Il Consiglio Esecutivo prenderà in considerazione le eccezioni o le pratiche distintive e può chiedere ai pastori della chiesa di esaminare i documenti pertinenti o altro materiale prima della riunione annuale.
  5. I rappresentanti della chiesa avranno l’opportunità di spiegare il loro punto di vista e di rispondere alle domande durante la riunione annuale.
  6. La chiesa può essere accolta come membro con un voto di tre quarti dei delegati delle chiese membri all’assemblea annuale. Un asterisco accanto al suo nome nell’elenco dell’Associazione identificherà una chiesa ricevuta con eccezioni o pratiche distintive. Le chiese accolte come membri con eccezioni o pratiche distintive non dovranno fare proselitismo o diventare polemiche in merito alle loro differenze.

 

  1. In casi eccezionali, il Consiglio Esecutivo può raccomandare che una chiesa sia ricevuta come membro senza aver partecipato in precedenza ad una conferenza, o senza inviare un rappresentante alla conferenza in cui viene raccomandata l’adesione.
  2. Ritiro dall’appartenenza: Le chiese possono ritirarsi dall’Associazione in qualsiasi momento per ragioni di loro interesse. Esse dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio Esecutivo, che informerà le altre chiese.

  3. Ritiro dalla posizione di membro dell’Associazione:

    a) Una chiesa che non soddisfa più i requisiti per l’appartenenza all’Associazione (4.A.1) può essere rimossa con un voto di due terzi dei delegati ad una riunione dell’Associazione su raccomandazione del Consiglio Esecutivo.
    b)
    Una proposta per la rimozione di una chiesa dall’Associazione deve includere le ragioni dell’esclusione e deve essere presentata alle chiese membri almeno sessanta giorni prima della riunione annuale.
    c)
    Il Consiglio Esecutivo cercherà diligentemente di risolvere le questioni prima di una votazione per la rimozione di un associato.
    d)
    Una chiesa soggetta alla rimozione può presentare una confutazione al Consiglio Direttivo che dovrà presentare all’incontro annuale successivo.
    e) Le chiese che non sono rappresentate alla Riunione Annuale dell’Associazione o ad una Conferenza Regionale per tre anni consecutivi possono essere rimosse dai membri secondo le procedure di (4.C.1-4).

 

Articolo 5: Struttura Nazionale dell’Associazione

 

  1. Riunioni:

 a) L’Associazione si riunirà almeno una volta all’anno.

b) Ogni chiesa membro può inviare due uomini (di solito anziani) come rappresentanti con diritto di voto alle riunioni dell’Associazione. Le chiese che inviano un solo delegato avranno un solo voto. 

c) Inoltre, le chiese membro possono inviare tutti i partecipanti senza diritto di voto alle riunioni dell’Associazione che desiderano.

d) Gli affari da condurre possono includere questioni quali

 

 

  1. Riunioni aperte e chiuse.

 

  1. Di norma, le riunioni dell’Associazione saranno aperte a tutti coloro che desiderano parteciparvi.

 

  1. L’Associazione può ritirarsi in sessione chiusa (limitata ai soli rappresentanti votanti) su voto della maggioranza dei delegati.

 

  1. Altre riunioni dell’Associazione possono essere convocate per uno scopo particolare dal Consiglio Esecutivo. Saranno seguite le procedure descritte in (5.A.2, 3, 6). Tutte le chiese membre devono essere informate con almeno sessanta giorni di anticipo.

 

  1. Il Consiglio Esecutivo

 

  1. I delegati alla riunione annuale eleggeranno un Consiglio Esecutivo.

 

  1. I membri del Consiglio servono per cinque anni e possono succedersi per non più di due mandati consecutivi per i primi dieci anni. Passati i primi dieci anni di vita dell’Associazione, gli anni di durata dei membri del Consiglio scendono a tre anni. Tuttavia, il Consiglio può organizzare i termini di servizio in modo che non più di un terzo dei membri del Consiglio decada nello stesso anno.

 

  1. Il numero di membri del Consiglio è di 4 persone.

 

  1. Il Consiglio Esecutivo sottoporrà le nomine al voto dei membri. Le candidature saranno pubblicate ai membri almeno trenta giorni prima della riunione annuale. Tutti i membri possono suggerire potenziali candidati al Consiglio Esecutivo.

 

  1. Per l’elezione dei membri del consiglio direttivo è richiesto un voto di maggioranza. Il voto deve essere effettuato a scrutinio segreto.

 

  1. 2. Il Consiglio Esecutivo gestirà i vari affari dell’Associazione, inclusi, ma non limitati a, ricevere e rimuovere i membri, facilitare le Associazioni Regionali, mantenere i registri ed i documenti dei membri e di altre associazioni, plasmare la visione e la direzione dell’Associazione, supervisionare le riunioni dichiarate e le funzioni dell’Associazione, ed autorizzare i rappresentanti (Articolo 7).

 

  1. 3. Il Consiglio Esecutivo si organizzerà nel modo che riterrà più efficace per l’adempimento delle sue responsabilità. Il Consiglio può ricevere e spendere i fondi necessari per le funzioni del Consiglio, come la comunicazione e la promozione. Sceglierà tra i suoi membri un Comitato Esecutivo composto da un Moderatore e un Segretario. Il Comitato Esecutivo determinerà i ruoli e le responsabilità specifiche del Consiglio Esecutivo.

 

  1. 4. Il Comitato Esecutivo manterrà un manuale operativo contenente le politiche e le procedure che regolano le operazioni funzionali sia dell’Associazione che del Comitato.

 

  1. 5. Il Consiglio Direttivo avrà l’autorità di fare eccezioni temporanee alla politica delle operazioni e alle linee guida costituzionali che siano necessarie e ragionevoli per un efficiente controllo dell’Associazione.

 

Articolo 6: Associazioni Regionali

 

Le associazioni locali possono formarsi sotto l’ombrello dell’Associazione nazionale e funzioneranno in modo simile all’Associazione nazionale.

 

Articolo 7: Limiti dell’Associazione

 

L’Associazione non può interferire con gli affari delle sue chiese membro. L’unica autorità che l’Associazione può esercitare è quella di rimuovere una chiesa dall’appartenenza all’Associazione (vedi 4.C).

 

Alle chiese membri non può essere impedito di aderire ad altre associazioni o di avere comunione con o partecipare a progetti con chiese al di fuori dell’Associazione.

 

L’Associazione non può avere dipendenti o fondi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 5.B.2 e 5.B.3. .

 

L’Associazione stessa non può sponsorizzare alcun progetto o ministero (come i missionari o altro). Ogni progetto o ministero deve nascere ed essere sotto la supervisione e l’autorità di una particolare chiesa locale.

 

La limitazione del potere dell’Associazione non deve essere interpretata in modo da proibire all’Associazione varie funzioni quali:

 

L’Associazione può facilitare la preghiera reciproca facendo circolare lettere di preghiera e di informazione alle chiese membri (attraverso ad esempio Google group).

 

L’Associazione può facilitare la cooperazione delle chiese locali in progetti di ministero, come ad esempio, ma non solo, l’invio di missionari, progetti di missioni a breve termine, fondare chiese, formare o insegnare in istituti di formazione pastorale, pubblicare e distribuire media, utilizzare la tecnologia, impegnarsi in ministeri di compassione, e partecipare a consigli consultivi per le ordinazioni di pastori di chiesa.

 

L’Associazione può facilitare la partecipazione delle chiese locali ad incontri congiunti come campi, conferenze, conferenze per pastori e anziani, credenti in genere e seminari.

 

L’Associazione può facilitare gli sforzi delle chiese locali nell’offrire assistenza reciproca e nella condivisione di risorse, come ad esempio, ma non solo, lo scambio di pulpiti, il prestito di personale per soddisfare particolari esigenze (ad esempio, stage, classi speciali), la condivisione di risorse materiali (ad esempio, attrezzature e forniture extra) e lo sviluppo di programmi di studio.

 

L’Associazione può assistere le chiese membri quando difficoltà o differenze minacciano la pace, l’unità e l’edificazione di una chiesa o delle chiese in generale (Atti 15:1-35; Proverbi 15:22; vedi anche Confessione Battista di Londra del 1689 26.15). Una chiesa membro deve richiedere tale assistenza, e le conclusioni di un mediatore o di un consiglio di chiesa non possono essere imposte alle chiese o ai loro funzionari.

 

Le chiese membro possono richiedere l’aiuto dell’Associazione per risolvere le controversie che possono verificarsi:

 

  •   Tra le chiese membro (ad esempio, un reclamo per un insegnamento o una pratica non scritturale).
  •   Tra i funzionari delle chiese membro.
  •   Tra i membri della chiesa e i loro dirigenti (dopo che è stato fatto ogni sforzo per risolvere la questione all’interno della chiesa locale).

 

Il processo sarà il seguente:

 

Una delle parti in causa richiederà per iscritto l’assistenza del Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo che sono parti in causa si ritirano dal processo.

Il Consiglio Esecutivo prenderà accordi per un incontro tra le parti coinvolte e i rappresentanti concordati di altre chiese membri. I rappresentanti si organizzeranno come consiglio in modo appropriato per ascoltare le testimonianze e cercheranno di ottenere una riconciliazione coerente con la verità tra tutte le parti.

L’Associazione è in grado di dare consigli sulle questioni in discussione attraverso i suoi rappresentanti scelti e di pubblicare le sue conclusioni a tutte le chiese interessate (Atti 15:23 e seguenti), ma i rappresentanti non hanno giurisdizione sulle chiese stesse o sui loro funzionari.